STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “EUROPASSIONE PER L’ITALIA”
TITOLO I – Costituzione e scopi
Art. 1
1. L’Associazione delle Passioni che si svolgono in Italia si denomina EUROPASSIONE PER L’ITALIA e riunisce i Sodalizi delle località dove si svolge tale manifestazione.
2. Possono aderire a EUROPASSIONE PER L’ITALIA tutti i Sodalizi che ne fanno richiesta e rispondano ai seguenti requisiti:
a) Possedere uno Statuto regolarmente registrato a norma di legge nel quale sono riportate le finalità congruenti con quelle dell’art. 2 dello Statuto di EUROPASSIONE e EUROPASSIONE PER L’ITALIA, nel quale si evince  l’ispirazione al volontariato poiché esplicitamente riportato il non scopo di lucro;
b) Dimostrare attraverso la documentazione di interpretare autenticamente la Passione di Cristo; di rappresentarla attraverso forme di teatro religioso, sacra rappresentazione;
c) Evidenziare contenuti culturali, ancorati saldamente alla storia, alla tradizione, al folclore e alla fantasia popolare locale;
3. Sono soci le Associazioni regolarmente costituite che si iscrivono versando la quota fissata dal Consiglio Nazionale in sede di bilancio preventivo e secondo i tempi e le modalità dallo stesso definite.
4. Ogni Associazione ha pari diritto di voto sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento dell’Associazione EUROPASSIONE PER L’ITALIA con conseguente destinazione dell’eventuale patrimonio.
5. L’Associazione ha sede legale in Roma e sede operativa nella città di residenza del suo Presidente pro tempore.
6. EUROPASSIONE PER L’ITALIA aderisce all’Associazione Internazionale EUROPASSIONE, con sede a Ligny (Belgio) attraverso i rappresentanti dei Sodalizi fondatori di EUROPASSIONE PER L’ITALIA
Art. 2
Premessa:
EUROPASSIONE PER L’ITALIA è una Associazione senza scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare i propri scopi in campo storico, religioso, culturale, folkloristico, turistico e delle tradizioni antiche, del turismo religioso, sociale e nell’ambito della solidarietà e del volontariato; è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica e partitica
EUROPASSIONE PER L’ITALIA, ha lo scopo di:
1. Annunciare il messaggio di Cristo attraverso la Rappresentazione della Passione;
2. Creare e sviluppare rapporti culturali, filantropici tra tutte le Passioni ed i loro membri, senza gerarchia alcuna;
3. Tematizzare le domande fondamentali circa l’interpretazione della Passione di Cristo, discuterle, scambiandosi le relative esperienze;
4. Promuovere tutte le forme di teatro religioso o Sacre Rappresentazioni, tra cui, la manifestazione più significativa, la Passione di Cristo;
5. Organizzare iniziative al fine di rafforzare i legami di amicizia e solidarietà tra le Passioni e attivare forme concrete di solidarietà;
6. Promuovere la ricerca storica sulle Sacre Rappresentazioni in Italia, raccogliere e catalogare il materiale pervenuto relativo alle Rappresentazioni Sacre con lo scopo di creare un Centro di documentazione;
7. Inoltre EUROPASSIONE PER L’ITALIA nelle sue varie ed eventuali articolazioni territoriali svolge il ruolo di:
a) coordinamento dei Sodalizi aderenti;
b) rappresentanza nei confronti degli Organi istituzionali e comunque di tutte le realtà che operano a livello nazionale ed internazionale;
c) tutela degli interessi dei propri associati;
d) informazione, consulenza, promozione delle manifestazioni della Passione.
TITOLO II – Organizzazione di EUROPASSIONE PER L’ITALIA
Art. 3
Gli Organi di EUROPASSIONE PER L’ITALIA sono:
– l’Assemblea Nazionale
– il Consiglio Direttivo Nazionale
– il Presidente
– il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Art 4
1. Assolvono a funzioni consultive commissioni di lavoro che il Consiglio Direttivo ritiene
opportuno costituire indicandone il numero dei membri e la durata.
2. Delle Commissioni possono far parte anche in qualità di esperti sia soci dei Sodalizi aderenti che estranei all’Associazione Nazionale
TITOLO III – Assemblea Nazionale
Art. 5
1. L’Assemblea Nazionale determina le linee di politica associativa e gli obbiettivi strategici.
2. Le decisioni dell’Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutte le organizzazioni aderenti
Art. 6
E’ compito dell’Assemblea Nazionale :
a) eleggere il Delegato e il Vice – Delegato in seno al Consiglio Europeo di EUROPASSIONE
c) eleggere 12 membri del Consiglio Nazionale
d) eleggere i 3 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ;
e) approvare le modifiche statutarie proposte;
f) decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione di EUROPASSIONE PER L’ITALIA, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei liquidatori ;
g) discutere sui temi proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale notificati a tutti i Soci aderenti un mese prima dell’Assemblea per essere sottoposti ad approfondito dibattito.
h) discutere tutte le decisioni inerenti le problematiche italiane e quelle a noi demandatoci dall’Associazione europea EUROPASSIONE
Art. 7
1. L’Assemblea Nazionale è costituita dai rappresentanti di tutte i Sodalizi regolarmente iscritti con diritto di voto ai soli delegati, eletti in sede locale
2. L’Assemblea Nazionale si riunisce :
– in via ordinaria ogni anno
– in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o sulla base di deliberazioni adottate da almeno un terzo dei Soci aderenti
Art. 8
1. Sono ammesse le deleghe di voto in misura massima di una per ogni avente diritto di voto.
2. La partecipazione all’Assemblea Generale è estesa a tutti i Soci in regola con il tesseramento; il numero viene fissato dalla località che ospita l’incontro.
3. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, a distanza di un’ora di convocazione l’una dall’altra.
4. Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto mentre per lo scioglimento di EUROPASSIONE PER L’ITALIA è necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
TITOLO IV – Consiglio Direttivo Nazionale
Art. 9
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito dai membri eletti dall’Assemblea per un totale non superiore a dodici componenti;
2. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale :
a) convoca l’Assemblea Nazionale ordinaria e/o straordinaria;
b) delibera l’attuazione delle direttive e degli obbiettivi strategici fissati dall’Assemblea Nazionale sviluppandone la relativa programmazione ;
c) determina le linee d’azione che si impongono per nuove situazioni fra un’Assemblea Nazionale e l’altra;
d) delibera le iniziative d’intervento e di comportamento che si ritenga opportuno assumere su – tematiche e avvenimenti del Paese che vengono in qualche modo a interessare l’attività dei Sodalizi aderenti, presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica.
e) propone il Bilancio Preventivo, all’approvazione dell’Assemblea, corredato dal programma di attività, entro il 30 aprile unitamente al Bilancio Consuntivo;
f) sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale :
– le modifiche statutarie,
– l’eventuale scioglimento e liquidazione di EUROPASSIONE PER L’ITALIA;
g) esamina ed approva la relazione annuale dal Presidente sull’attività svolta da EUROPASSIONE PER L’ITALIA ;
h) stabilisce in sede di approvazione del Bilancio Preventivo l’entità del contributo associativo annuale per ogni Sodalizio aderente da versare all’Associazione Nazionale nonché, le modalità ed i tempi del versamento stesso ;
i) elegge il proprio Presidente ;
l) elegge, fra i propri componenti, il Vice Presidente;
n) revoca il Presidente e/o il Vice Presidente in caso di inadempienza ai doveri istituzionali o per altre motivate considerazioni ;
o) delibera sull’accoglimento delle domande di partecipazione a EUROPASSIONE PER L’ITALIA di nuovi Soci;
p) nomina il Segretario con funzioni di Tesoriere e ne delibera la revoca in caso di inadempimento delle sue funzioni.
Art. 10
1. Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.
Art. 11
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di norma nella sede ospitante ed almeno una volta l’anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente con gli strumenti più idonei contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabiliti per la riunione.
3. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, con il maggior preavviso possibile.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) nomina i componenti delle eventuali Commissioni indicandone la durata dell’incarico;
b) può sostituirsi, in caso di urgenza, all’Assemblea Nazionale per deliberare su competenze della stessa. Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica dell’Assemblea Nazionale nella prima riunione convocata;
c) la Presidenza e il Consiglio Direttivo Nazionale istituiscono dipartimenti tematici e organizzativi affidati a membri del Direttivo stesso.
TITOLO V – Presidente e Vice Presidente
Art. 12
1. Il Presidente ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi deI Sodalizi associati aderenti a EUROPASSIONE PER L’ITALIA, nel rispetto del presente Statuto: a tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche e sociali.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra tutti i suoi componenti e può essere revocato dello stesso Consiglio solo secondo le procedure previste dall’art. 9.
3. In particolare il Presidente:
a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività di EUROPASSIONE PER L’ITALIA secondo le linee e gli obbiettivi stabiliti dall’Assemblea Nazionale e dà attuazione concreta ai programmi ed alle delibere approvati dal Consiglio Nazionale;
b) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali,
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale determinandone l’ordine del giorno delle riunioni;
d) è responsabile della gestione economica e finanziaria di EUROPASSIONE PER L’ITALIA
e) ha la rappresentanza legale di EUROPASSIONE PER L’ITALIA a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
f) può conferire deleghe per lo svolgimento di particolari incarichi o per il compimento di singoli atti al Vice Presidente, ferma restando la sua responsabilità;
g) può invitare alle riunioni collegiali, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee al collegio;
h) propone la relazione annuale;
i) impegna con propria delibera, ed unicamente per motivi di urgenza, EUROPASSIONE PER L’ITALIA salvo ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione convocata.
Art. 14
1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, tenendosi in costante collegamento per tutta l’attività dell’Associazione
2. Qualora l’assenza o l’impedimento del Presidente durasse oltre quattro mesi, il Presidente stesso viene dichiarato decaduto da parte del Consiglio Esecutivo ed in questo caso il Vice Presidente è tenuto a convocare, entro i tre mesi successivi, il Consiglio Nazionale per l’elezione del nuovo Presidente.
TITOLO VI – Segretario/Tesoriere
Art. 15
1. Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obbiettivi ed i programmi degli Organi deliberanti centrali ed opera in diretto collegamento con il Presidente.
3. In particolare:
a) dirige e coordina i servizi centrali EUROPASSIONE PER L’ITALIA partecipando, alle sedute dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale, curandone la compilazione dei relativi verbali ove non altrimenti disposto;
b) predispone le relazioni tecniche di cui venga incaricato ed esprime parere sulle regolarità procedurali delle deliberazioni degli Organi decisionali centrali;
c) amministra un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
d) provvede alla gestione economica e finanziaria di EUROPASSIONE PER L’ITALIA in conformità alle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
f) per ciascun anno solare, compila il Bilancio Consuntivo dell’anno decorso e lo presenta al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti per la conseguente approvazione da parte degli organi centrali competenti;
g) provvede altresì, in conformità alle direttive degli Organi in causa, a predisporre il Bilancio Preventivo per l’anno successivo da sottoporre alla loro approvazione;
h) deposita presso la sede EUROPASSIONE PER L’ITALIA a disposizione dei Soci, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale convocata per approvarlo, ciascun Bilancio con i relativi allegati;
i) inoltra, subito dopo il deposito, copia dei Bilanci stessi ai Consiglieri Nazionali.
TITOLO VII – Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 16
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione EUROPASSIONE PER L’ITALIA
b) esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché gli eventuali scostamenti dai budget approvati;
c) riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Direttivo Nazionale almeno in sede di approvazione dei Bilanci.
2. Il Collegio è costituito da tre revisori effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea.
3. Nella seduta di insediamento indetta dal Presidente EUROPASSIONE PER L’ITALIA, il Collegio elegge nel suo ambito il proprio Presidente.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il suo Presidente che peraltro può delegare un membro del Collegio.
TITOLO VIII – Patrimonio Sociale
Art. 17
Il Patrimonio di EUROPASSIONE PER L’ITALIA è formato:
a) dalle quote sociali
b) dalle eccedenze annue di bilancio
c) dai contributi ricevuti da Enti Pubblici e/o Privati
d) dalle entrate derivanti dall’attività propria dell’Associazione
TITOLO IX – Norme di Comportamento Capo I – Principi per le delibere e per le elezioni
Art. 18
1. Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto per casi particolari:
a) le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione;
2. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono:
a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti
b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti.
3. Tutte le votazioni riferite a persone sono effettuate esclusivamente a scrutinio segreto.
4. Per l’elezione di Organi Collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà più uno dei posti da ricoprire.
5. Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica EUROPASSIONE PER L’ITALIA possono concorrere solo i rappresentanti dei Sodalizi i quali risultino in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all’anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le suddette operazioni.
Capo II – Durata delle cariche
Art. 19
1. Tutte le cariche Previste nell’Organizzazione centrale EUROPASSIONE PER L’ITALIA hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio debbono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
2. I membri elettivi decadono e non sono più eleggibili per il mandato in corso qualora non
intervengano senza giustificare l’assenza.
Capo III – Erogazioni economiche
Art. 20
1. L’esercizio di qualsiasi carica in seno EUROPASSIONE PER L’ITALIA è un servizio reso ai Sodalizi aderenti e pertanto è gratuito.
2. Può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
TITOLO X – Modifiche statutarie – Scioglimento e liquidazione
Art. 21
1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea con apposita
deliberazione del Consiglio Nazionale, per iniziative dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei Sodalizi aderenti
2. Le modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento di EUROPASSIONE PER L’ITALIA deve essere proposto all’Assemblea del Consiglio Direttivo Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio stesso. Il socio perde il suo diritto qualora non versi la quota sociale entro l’anno
3. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri nonché la destinazione dei beni sociali che saranno devoluti in funzione degli scopi di cui dall’art. 2 o per scopi affini e comunque di utilità generale escludendo pertanto qualsiasi riparto fra i Soci. Per quanto non previsto si demanda al Codice Civile.
TITOLO XI – Disposizioni Generali
Art. 22
1. E’ potere del Consiglio Direttivo emanare il Regolamento relativo alla procedura di elezione per le cariche collegiali ed individuali nella struttura di EUROPASSIONE PER L’ITALIA nonché sui termini di convocazione e sulla salvaguardia dell’integrità della consistenza degli organi collegiali.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente può essere modificato e/o integrato con delibere del Consiglio Nazionale.

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